|
|
Statuto della Cooperativa Edilizia
"NAZARIO SAURO"
tra il personale militare della Marina Militare
e di altre Forze Armate con sede in Roma
Approvato dell'Assemblea Straordinaria dei Soci,
come da verbale del Notaio Dott. Giovanni UNGARI TRASATTI di Roma in
data il 13 dicembre 2004.
Visualizza in formato PDF
STATUTO
della "Cooperativa Edilizia Nazario Sauro tra il personale militare
della Marina Militare
e di altre Forze Armate", con sede in Roma.
TITOLO I
ART. 1
|
La Società Cooperativa Edilizia "Nazario
Sauro" venne costituita in Roma con atto del Notaio dottor Metello
Mencarelli, in data 6 dicembre 1919, Rep. 5042, registrato a Roma,
Ufficio Atti Pubblici, l'11 dicembre 1919, al n. 4977, vol. 604,
depositato presso il Tribunale Civile e Penale di Roma, sotto la tutela
del Ministro della Marina, con la denominazione di Società Cooperativa
Nazario Sauro fra Sottufficiali della Regia Marina in servizio attivo
per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà
indivisa.
Nel 1966 essa fu modificata in Cooperativa Edilizia Nazario Sauro a
responsabilità limitata tra Ufficiali e Sottufficiali della Marina
Militare, a proprietà individuale, in applicazione dell'art. 13 della
legge 27 aprile 1962, n. 231, ed in armonia con le disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica (T.U. approvato con R.D. 28 aprile
1938, n. 1165, e successive modificazioni), con deliberazione
dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 10 ottobre 1966, come da
atto Notaio Vincenzo Butera - Rep. 5032, registrato a Roma, Ufficio Atti
Pubblici, il 31 ottobre 1966, al n. 18590, vol. 1347, regolarmente
depositato al Tribunale di Roma.
Nel 1977, al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalla
legge n. 492 del 16 ottobre 1975 - art. 7 (3° comma), la Società venne
ripristinata nella forma originaria a proprietà indivisa e con la
denominazione di Cooperativa Edilizia Nazario Sauro a responsabilità
limitata tra Ufficiali e Sottufficiali della Marina Militare in servizio
permanente o continuativo, con deliberazione dell'Assemblea
Straordinaria dei Soci, come da atto del Notaio Remigio Fiumara del 16
aprile 1977, omologato dal Tribunale di Roma con decreto n. 2973 del 28
aprile 1977, depositato presso il Tribunale di Roma il 10 maggio 1977,
n. 4/20.
Nel 1994, allo scopo di ampliare le possibilità di applicazione della
legge n. 457 del 5 agosto 1978 la Società, mantenendo la sua ultima
denominazione, venne modificata in Cooperativa Edilizia "a
proprietà individuale", fermo restando la possibilità di operare
in applicazione della legge n. 492 del 16 ottobre 1975 e successive
modificazioni ed integrazioni quale Cooperativa Edilizia "a
proprietà indivisa", con deliberazione dell'Assemblea
Straordinaria dei Soci, come da verbale del Notaio Gustavo Palmieri di
Roma del 28 aprile 1994, omologato dal Tribunale di Roma con decreto n.
7697 del 10 giugno 1994, depositato presso il Tribunale di Roma il 24
successivo.
Nel 2002, allo scopo di ampliare la possibilità di ammissione a Socio
ad altro personale militare, anche in esito alle modifiche dello stato
giuridico del personale militare, la Società assunse la denominazione
di "Cooperativa Edilizia Nazario Sauro a responsabilità limitata
tra il personale militare della Marina Militare e di altre Forze
Armate", con possibilità di operare a "proprietà
indivisa", a "proprietà individuale", in "locazione
permanente" e in "locazione a termine con promessa di futura
vendita", in ottemperanza alle leggi in vigore per "l'edilizia
popolare ed economica" e "per l'edilizia residenziale",
come da verbale a rogito del Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma del
15 aprile 2002 rep. n. 31469/15510 registrato il 25 successivo al n.
838, iscritto nel Registro delle Imprese di Roma il 6 maggio 2002.
Con il presente statuto la Cooperativa assume la denominazione di
"Cooperativa Edilizia Nazario Sauro tra il personale militare della
Marina Militare e di altre Forze Armate" e provvede ad adeguare lo
statuto alla normativa introdotta dai DD.LL.vi nn. 5 e 6 del 17 gennaio
2003, nonché ad ampliare il proprio oggetto sociale per poter disporre
di tutte le possibilità operative ammesse dall'attuale normativa in
tema di cooperative edilizie.
Essa è posta sotto il patronato e la tutela del Ministro della Difesa
in carica.
|
ART. 2
|
La Società non ha scopo di lucro. Suoi scopi
istituzionali sono quelli previsti dall'art. 4.
La Società ha sede in Roma all'indirizzo risultante dalla apposita
iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art.
111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.
|
ART. 3
|
La Società è prorogata fino al 31 dicembre 2100 (trentuno
dicembre duemilacento); potrà essere prorogata oltre il termine o sciolta prima
della sua scadenza con deliberazione dell'Assemblea. Lo scioglimento, ove la
Società avesse contratto mutui, non potrà avvenire prima della estinzione o
del frazionamento dei detti mutui.
|
ART. 4
|
La Società è retta con i principi e con la disciplina della
mutualità nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di
cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile ed ha lo scopo di procurare
ai Soci il miglioramento morale e materiale per mezzo della cooperazione, ed in
particolare dell'acquisto di aree fabbricabili, la costruzione e l'acquisto di
case residenziali ed economiche, nonché di ricevere da parte di Enti pubblici o
privati cessione di aree edificatorie a titolo gratuito od a prezzo di costo per
la realizzazione dei programmi edilizi sociali.
La Cooperativa è costituita, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei
Soci, per il fine mutualistico di coordinare e di agevolare mediante una
organizzazione comune lo svolgimento della attività per i Soci, ed altresì di
provvedere direttamente e/o indirettamente a fornire in vendita, nonché in
assegnazione in proprietà (piena o superficiaria), case di abitazione, specie
di edilizia economica e popolare, con gli eventuali accessori e immobili non
residenziali per tutte le destinazioni, nelle forme della proprietà divisa e
indivisa ai singoli Soci, siano essi Soci diretti della Cooperativa o Soci delle
Cooperative ad essa aderenti e, in caso di particolari necessità e ove previsto
o consentito dalla normativa vigente, anche ai terzi.
Le case sono costruite o acquistate, con o senza il contributo dello Stato o di
Enti pubblici, in tutto il territorio nazionale nelle sedi di interesse della
Marina Militare.
Gli alloggi sono assegnati ai Soci in proprietà individuale, in proprietà
indivisa, in locazione permanente o in locazione a termine con promessa di
futura vendita nel rispetto della disciplina prevista dalle leggi vigenti,
riferite allo specifico programma edilizio.
La Cooperativa, previo prelazione dei Soci, potrà anche concedere in locazione
sia gli alloggi sociali e loro pertinenze che gli immobili ad uso non
residenziale (pure con patto di futura vendita ed anche con proprietà
differita) anche a terzi qualora ciò sia previsto o consentito da specifiche
leggi di edilizia residenziale agevolata (nn. 179/1992, 493/1993 e 21/2001 ed
eventuali altre anche successive) destinando in tal caso i canoni al
perseguimento dei propri fini mutualistici o comunque quando ciò contribuisca
alla realizzazione di tali fini mutualistici, nonché la realizzazione delle
opere di urbanizzazione necessarie.
La Cooperativa persegue comunque lo scopo finale di promuovere e favorire
l'effettiva proprietà degli alloggi da parte dei Soci assegnatari, nell'ambito
della normativa vigente.
Le iniziative edilizie potranno essere realizzate anche nel rispetto dei
requisiti e delle norme previste dal Regolamento della "Rete delle
Cooperative per l'Abitare Sostenibile" denominata "La Casa
Ecologica" ed avranno caratteristiche ed elementi di qualità e
sostenibilità tali da ottenere la certificazione di Qualità e Bioarchitettura.
La Cooperativa potrà adottare pertanto adeguate scelte organizzative,
procedurali, tecniche, progettuali e realizzative utili a conseguire gli
obiettivi definiti e la certificazione di qualità e sostenibilità.
Per conseguire lo scopo la Società potrà:
- acquistare aree, diritti di superficie e/o fabbricati anche non ultimati,
provvedere alle costruzioni o in economia o mediante appalti, licitazioni e
simili, contrarre mutui ipotecari, chiedere contributi e fare ogni altra
operazione immobiliare, mobiliare, locativa, ipotecaria utile o necessaria per
il raggiungimento dello scopo sociale ivi compreso il rilascio di garanzie
fidejussorie nell'interesse dei propri Soci e di altri enti mutualistici cui
partecipi la Cooperativa o facenti parte dello stesso ente mutualistico; potrà
inoltre alienare, nei limiti e con le modalità di legge, gli immobili o parte
di essi che risultassero esuberanti;
- espletare pratiche per ottenere a favore dei Soci contributi pubblici previsti
dalle leggi in vigore e da quelle che verranno promulgate per il conseguimento
di agevolazioni e finanziamenti necessari alla realizzazione dei Piani di
costruzione dei Soci e prestare l'assistenza alla elaborazione dell'attuazione
dei Piani costruttivi. Coordinare in eventuali piani urbanistici i Piani
costruttivi per i propri Soci e singole Cooperative e dare assistenza nelle
eventuali procedure di espropriazione delle aree fabbricabili prescelte,
richiedendo se del caso la delega diretta all'esproprio ove consentito dalla
legge;
- assistere le domande presso i Ministeri, le Regioni, i Comuni e le Banche,
dare assistenza per tutte le pratiche anche nei rapporti tra le Cooperative e
Soci assegnatari, prestare fideiussione esclusivamente a favore dei Soci diretti
della Cooperativa (e quindi in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma di
questo articolo) a norma del regolamento che l'Assemblea potrà approvare e
comunque al solo ed esclusivo fine dell'assegnazione di alloggi e locali
residenziali e non residenziali ed in via del tutto residuale, nei limiti di cui
alla legge n. 1 del 1991 e al D.L.vo n. 385/1993 e quindi non nei confronti del
pubblico e sempre che tali attività non abbiano carattere prevalente sulle
altre;
- partecipare alla ricerca applicata, agli studi, esperimenti e impianti per lo
sfruttamento e l'impiego di energia alternativa, nonché alla sperimentazione e
realizzazione di nuove tecnologie e tipologie di costruzione, connesse con
l'utilizzazione di energia alternativa;
- favorire ed organizzare la partecipazione delle Cooperative socie o dei Soci
delle Cooperative Socie e ad altre imprese Cooperative e non che usufruiscano di
finanziamenti per la costruzione di immobili nell'ambito dell'edilizia economica
e popolare.
In relazione a detto scopo potrà far parte di associazioni, consorzi ed altre
organizzazioni aventi scopo affine al proprio.
|
TITOLO II
Del patrimonio sociale
ART. 5
|
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale costituito da un numero illimitato di azioni del valore
nominale unitario non inferiore né superiore a quello previsto dalla normativa
vigente;
b) dal Fondo di riserva ordinario infruttifero, ripartibile soltanto ed
esclusivamente in caso di scioglimento della Società; nessun diritto su di esso
può essere mai vantato da chiunque in esistenza della Società. Il fondo di
riserva ordinario è costituito dal 30% (trenta per cento) degli utili netti
risultanti dal Bilancio annuale e dalle azioni non rimborsabili ai Soci per i
motivi previsti dallo Statuto;
c) dal fondo di riserva Straordinario costituito da utili ivi appositamente
accantonati e da ogni sopravvenienza derivante da eredità, donazioni, lasciti,
elargizioni ed altri proventi Straordinari.
E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve tra i Soci durante la
vita sociale e neppure in fase di liquidazione e a chiusura della stessa.
|
ART. 6
|
Le azioni, nominative, sono rappresentate da un certificato a
matrice, numerato progressivamente e firmato dal Presidente.
Le azioni sociali non possono essere cedute né sottoposte a vincoli senza la
previa autorizzazione scritta deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
|
ART. 7
|
La Società può accettare eredità, donazioni, lasciti,
elargizioni, altri proventi Straordinari e relativi interessi, costituendo con
essi il Fondo di riserva Straordinario destinato a dotare le case e le parti
sociali di maggiori comodità, di servizi comuni e di opere di istruzione e di
educazione. In nessun caso la consistenza del Fondo può essere utilizzata a
profitto degli azionisti.
|
TITOLO III
Dei Soci
ART. 8
|
La Società Cooperativa è composta da un numero illimitato
di Soci, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Può essere ammesso, su domanda, a far parte della Cooperativa il personale
militare della Marina Militare in servizio permanente, o in ausiliaria, o in
servizio di tipo continuativo deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Può
altresì essere ammesso il personale militare di altre Forze Armate in servizio
permanente, o in ausiliaria, o in servizio di tipo continuativo deliberato dal
Consiglio di Amministrazione (1), fino ad una percentuale massima del 40% (quaranta
per cento) dei Soci della Marina Militare esistenti al 31 (trentuno) dicembre
dell'anno precedente la presentazione della domanda.
I Soci potranno anche essere cooperative edilizie costituite tra le suddette
categorie.
Nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme inerenti lo specifico programma
edilizio, in caso di decesso di un Socio persona fisica prenotatario o
assegnatario di alloggio, la qualifica di Socio, con il pieno titolo ed
esercizio dei diritti e dei doveri connessi a tale status, può essere
attribuita su domanda, a far data dal decesso, al coniuge superstite, ovvero in
sua mancanza o rinuncia ai figli, ovvero al coniuge separato, al quale con
sentenza del Tribunale sia stato assegnato l'alloggio del Socio defunto. In
mancanza del coniuge e dei figli, eguale diritto è riservato ai conviventi more
uxorio e agli altri componenti il nucleo familiare, purché conviventi alla data
del decesso, con convivenza certificata da atto pubblico decorrente almeno da
due anni prima del decesso. Nel caso di più figli eredi, questi devono
designare con atto pubblico quello delegato ad esercitare il diritto di
associazione. Gli eredi suindicati succedono al Socio defunto nell'assegnazione
dei pertinenti alloggi, purché in possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni di legge in vigore.
Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione.
I Soci, registrati progressivamente nell'unico libro Soci, devono indicare la
sede prescelta per l'alloggio. L'ordine d'iscrizione previsto dal successivo
articolo 28) verrà seguito, per ciascuna sede, per la prenotazione.
Il Socio ha facoltà di variare successivamente la sede prescelta. In tale caso
l'ordine di iscrizione per la prenotazione nella nuova sede avrà effetto dalla
data di presentazione alla Società da parte del Socio della richiesta di
variazione della sede prescelta.
|
ART. 9
|
L'accettazione della domanda non comporta la qualifica di
Socio se non viene versato l'importo, al valore nominale, delle azioni
sottoscritte.
All'atto dell'ammissione il Socio deve versare una tassa di iscrizione non
rimborsabile, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, a titolo
di spese amministrative; inoltre è obbligato a versare una quota mensile, a
titolo di spese generali di gestione, ugualmente non rimborsabile, pari all'
importo fissato dal Consiglio di Amministrazione.
I Soci prenotatari o assegnatari di alloggi sono tenuti a versare, in base a
quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, un canone mensile, il cui
ammontare comprende la quota parte del mutuo addebitabile a ciascun
assegnatario, le quote di manutenzione, le spese generali, nonché ogni gravame
ed onere che si renda necessario.
|
ART. 10
|
La qualifica di Socio comporta automaticamente l'accettazione
incondizionata delle norme statutarie e di tutte le altre deliberazioni degli
organi sociali.
Comporta altresì l'obbligo di attenersi a quanto prescritto dall'art. 31 del
presente statuto, in merito all'attività compromissoria da promuovere per
qualsiasi vertenza che dovesse sorgere in ordine alla loro iscrizione nella
Società, per divergenze fra Soci e la Società o dei Soci fra di loro su
|
ART. 11
|
La qualifica di Socio e l'appartenenza alla Società si perde
per recesso, per decadenza e per esclusione.
Sulla esecutività della domanda di recesso decide il Consiglio di
Amministrazione. La domanda deve essere motivata e può essere avanzata per
ragioni personali o per altri casi previsti dalla legge. In ogni caso il Socio
è tenuto a saldare ogni eventuale pendenza economica senza esclusioni o
distinzioni ed a completare la corresponsione delle quote sociali in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2532 del Codice Civile.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del
Socio che si venga a trovare in situazioni sancite dal Codice Penale o che
svolga attività incompatibile con gli interessi della Società.
L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei casi stabiliti
dalla legge, nonché contro il Socio che non osservi le deliberazioni degli
organi sociali, oppure si renda moroso nei versamenti per dodici mesi.
L'eventuale ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto nei modi e
termini previsti dalla legislazione vigente tempo per tempo.
Al Socio decaduto, escluso o recedente, nonché agli aventi diritto a causa del
decesso del Socio persona fisica, che non sia già prenotatario o assegnatario
di alloggio, verrà effettuato il rimborso delle azioni in misura non superiore
al valore nominale.
La cessazione del Socio persona fisica dal servizio attivo non comporta
decadenza qualora egli sia già assegnatario di alloggio o divenga pensionato
dello Stato.
|
ART. 12
|
Nel caso di decesso di un Socio persona fisica, che abbia
ottenuto la prenotazione o l'assegnazione di alloggio, si applica la vigente
normativa di legge riferita alla tipologia con cui è stato realizzato il
programma edilizio.
Gli eredi, che non intendano continuare a far parte della Società potranno
chiedere il rimborso delle azioni versate dal Socio defunto, tenendo presente le
pertinenti norme del Codice Civile e del presente Statuto.>
|
TITOLO IV
Degli organi sociali ART. 13
|
Sono organi della Società Cooperativa:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci, ove nominato;
d) l'organo di controllo contabile, se nominato.
|
Dell'Assemblea ART. 14
|
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci della Cooperativa
che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. Il Socio che
si trovasse nello stato di morosità nei confronti della Società, dell'Ente
mutuante o di qualunque altro Istituto che intrattenga rapporti con la Società
Cooperativa, non può partecipare alle sedute dell'Assemblea.
L'Assemblea rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per
tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvi i diritti di cui
all'art. 2377 del Codice Civile.
|
ART. 15
|
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie, e possono essere
tenute anche fuori dell'indirizzo della sede sociale purché nell'ambito
territoriale del medesimo Comune.
L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, nei termini di
legge per:
a) l'approvazione di Bilancio dell'esercizio precedente;
b) la elezione dei Consiglieri;
c) l'elezione dei Sindaci effettivi e supplenti, ove nominato il Collegio
Sindacale;
d) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ove nominato;
e) per la nomina dell'Organo di Controllo Contabile , ove prescritto dalla
vigente normativa;
f) la trattazione delle proposte all'ordine del giorno.
L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di
Amministrazione o il Collegio dei Sindaci, questi ultimi se nominati, lo
reputano necessario, o quando sia richiesta con domanda motivata, sottoscritta
da almeno un decimo dei Soci, nel qual caso il Consiglio ha l'obbligo di indire
l'adunanza al più tardi entro un mese dal ricevimento della domanda.
L'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio ed entro centoottanta
giorni solo se ricorrano quelle particolari esigenze relative alla struttura e
all'oggetto della Società che l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.
2364 Codice Civile vorrà indicare nella relazione prevista dall'art. 2428
Codice Civile.
L'Assemblea è disciplinata dalle norme del Codice Civile, articoli 2363 e
seguenti.
|
ART. 16
|
La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle
materie da trattare da inviarsi ai Soci a mezzo di lettera raccomandata anche a
mano o anche a mezzo telefax e/o posta elettronica o qualunque mezzo che
garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante dal
libro dei Soci, e da affiggersi nella sede sociale, il tutto almeno 8 (otto)
giorni prima dell'adunanza, in modo da assicurare la tempestiva informazione
degli argomenti da trattare, oppure è pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni
prima della data fissata per l'adunanza, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e in allegato al foglio d'ordini della Marina Militare.
Nello stesso avviso è indicato anche il giorno e l'ora dell'eventuale seconda
convocazione per il caso che la prima andasse deserta.>
|
ART. 17
|
A ciascun Socio spetta un solo voto, qualunque sia il numero
delle azioni da lui possedute. Egli può farsi rappresentare solo da un altro
Socio, mediante delega.
La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, né ai
Sindaci, né ai dipendenti della Cooperativa. Nessun mandatario può
rappresentare, nella stessa Assemblea, più di cinque Soci.
Il Socio assegnatario di alloggio sociale non può partecipare alla votazione
quando si deliberi su questioni che lo riguardano, a giudizio insindacabile del
Presidente dell'Assemblea.
|
ART. 18
|
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
In sua assenza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.
Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea e due scrutatori.
Nelle Assemblee Straordinarie le funzioni di Segretario verbalizzante sono
svolte da un Notaio.
|
ART. 19
|
Nelle Assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano:
devono farsi per appello nominale quando ne faccia domanda almeno il quarto dei
Soci presenti.
Le nomine, quando non avvengono per acclamazione, si fanno a maggioranza.
Il verbale delle Assemblee è firmato dal Presidente e dal Segretario
dell'Assemblea, o dal Notaio nei casi in cui è prevista la sua presenza.
Ai sensi dell'art. 2538, 5° alinea, del Codice Civile, in prima convocazione
l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando
siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei Soci aventi
diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o
rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, in prima e seconda convocazione,
delibera a maggioranza assoluta dei votanti, su tutti gli oggetti posti
all'ordine del giorno.
|
ART. 20
|
Il Consiglio di Amministrazione può convocare, con apposita
delibera, Assemblee parziali, limitate ai soli Soci interessati ad uno specifico
programma edilizio, al fine di trattare, nell'ambito degli indirizzi espressi
dall'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci, argomenti di esclusiva
attinenza al programma stesso. Tali Assemblee parziali, si svolgono nel Comune
ove ha sede la Cooperativa o in quello ove viene realizzato lo specifico
programma edilizio. Esse devono essere convocate con lettera raccomandata anche
a mano, o per fax, inoltrati almeno 8 (otto) giorni prima della data di
svolgimento. Sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o
da un Consigliere appositamente delegato dal Consiglio stesso e si svolgono
secondo le modalità dell'Assemblea Ordinaria, con riferimento ai soli Soci
interessati allo specifico programma edilizio.
|
TITOLO V
Del Consiglio di Amministrazione e del controllo contabile ART. 21
|
La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto di un numero dispari di membri, variabile fra il minimo
di tre e il massimo di sette, secondo deliberazione dell'Assemblea. I
Consiglieri sono eletti dall'Assemblea a meno di uno nominato dal Ministro della
Difesa, scelto fra i Soci ufficiali Ammiragli, preferibilmente di grado non
inferiore ad Ammiraglio di Divisione o gradi corrispondenti dei vari Corpi della
Marina Militare ed aventi i requisiti di cui all'art. 2409-septiesdecies del
Codice Civile.
Il Consigliere nominato dal Ministro della Difesa, assume la carica di
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i membri elettivi il Vice
Presidente, che deve essere preferibilmente Ufficiale Superiore.
Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica tre esercizi decorrenti dalla
data della loro nomina o elezione. Si rinnovano annualmente del numero
necessario per coprire i posti vacanti e per sostituire gli uscenti. Essi sono
rieleggibili nei limiti previsti dalla legge.
Qualora nel corso dell'esercizio venisse a mancare il Presidente, il Consiglio
di Amministrazione propone con delibera la nomina del sostituto.
Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri,
quelli rimasti in carica, provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.
2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli
rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei Soci al fine di sostituire i
mancanti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva
Assemblea.
I Consiglieri tutti contraggono per effetto della loro gestione le
responsabilità determinate dal Codice Civile e sono esonerati dal dare
cauzione. Essi sono rimborsati delle spese che possono contrarre nell'esercizio
del loro mandato e ricevono un gettone di presenza da imputare nel conto spese
generali e di quelle di esercizio.
Al Presidente e al Vice Presidente è attribuita una somma forfetario mensile a
titolo di rimborso spese ordinarie per l'attività svolta a favore della
Società. La misura di tale rimborso è stabilita dal Consiglio di
Amministrazione.
|
ART. 22
|
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente,
almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga
opportuno; può anche essere convocato a richiesta di due Consiglieri oppure a
richiesta del Collegio dei Sindaci, ove nominato, i quali nella domanda di
convocazione devono indicarne l'oggetto.
Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento di almeno la metà più
uno dei Consiglieri. Le funzioni di Presidente, in caso di sua assenza, sono
assunte dal Vice Presidente.
Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte, su designazione del
Presidente, da un Consigliere o dal Segretario della Cooperativa.
L'avviso di convocazione è inoltrato in modo che sia recapitato almeno
ventiquattro ore prima dell'adunanza. Il Consigliere assegnatario di alloggio
non ha voto né può essere presente alle sedute quando si deliberi su questioni
che lo riguardano.
I Consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengono a due sedute
consecutive sono, d'ufficio, considerati dimissionari.
Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso
di parità la delibera si intende non adottata.
|
ART. 23
|
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi
poteri per gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società intesi
al raggiungimento degli scopi sociali salvo delibera dell'Assemblea ove fosse
necessario e richiesto da norme specifiche.
In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione proporre la nomina del
Presidente del Consiglio di Amministrazione al Ministro della Difesa, per il
tramite del Capo di S.M.M..
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe ad uno o più
consiglieri, a norma dell'art. 2381 del Codice Civile.
All'interno del Consiglio di Amministrazione può esser costituito un Comitato
che effettui il controllo contabile della Cooperativa e al quale si applicano le
disposizioni dell'art. 2409-octiesdecies del Codice Civile.
|
ART. 24
|
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e
la rappresentanza legale della Cooperativa per tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione e in giudizio.
Il Presidente, in ogni caso di assenza o impedimento temporanei, è sostituito
dal Vice Presidente.
|
ART. 25
|
La firma sociale spetta al Presidente, o al Vice Presidente,
o ad eventuale Consigliere che abbia ricevuto specifiche deleghe, in relazione
alle attribuzioni e deleghe conferite.
Per la firma dei contratti di assegnazione degli alloggi, da stipularsi agli
effetti dei rapporti tra la Cooperativa ed i Soci aventi diritto, il Consiglio
di Amministrazione potrà delegare nelle varie sedi una persona di fiducia con
apposita deliberazione.
|
ART. 26
|
Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendoli
preferibilmente fra i Soci, il Segretario ed il Cassiere della Cooperativa, che
dovranno coadiuvare la presidenza nella gestione della Società. Ad un medesimo
soggetto può essere affidato il doppio incarico di Segretario e Cassiere. Al
Segretario ed al Cassiere è attribuita una indennità mensile nella misura
forfetaria stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Le somme eccedenti
l'ordinario fabbisogno di cassa, i titoli ed i valori, debbono essere tenuti
rispettivamente a risparmio o in custodia presso una Banca di primaria
importanza, secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
|
Del Collegio dei Sindaci e del controllo contabile ART. 27
|
Il controllo contabile della Cooperativa può essere
esercitato dal Comitato costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione
o dal Collegio dei Sindaci, se nominato, da un Revisore contabile o da una
Società di Revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della
Giustizia, se nominati.
Verificandosi le condizioni di cui all'art. 2543 C.C. verrà nominato il
Collegio sindacale.
Il Collegio dei Sindaci, ove nominato, si compone di tre membri effettivi, tra i
quali il Presidente, tutti nominati dall'Assemblea. Vengono anche eletti due
membri supplenti. I Sindaci, da scegliersi tra gli iscritti nel Registro dei
Revisori Contabili, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione della Società, vigila
sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta
della contabilità sociale come previsto dalle norme vigenti, laddove non siano
stati nominati un Revisore o una Società di Revisione.
|
TITOLO VI
Disciplina degli immobili ART. 28
|
Ai fini dell'individuazione dei Soci aderenti ad un programma
edilizio, si fa luogo alla loro interrogazione giusta l'ordine di anzianità
stabilito dal libro dei Soci.
Coloro che rinunciano sono esclusi dall'iniziativa per la quale sono stati
interpellati, ma conservano il loro ordine di anzianità ai fini della
iscrizione in un successivo programma edilizio.
I programmi edilizi sono realizzati nelle sedi indicate di volta in volta
dall'Assemblea dei Soci. Il numero degli alloggi da costruire od acquistare in
ciascuna sede sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto
delle rispettive prenotazioni, sempreché i prenotati siano in numero tale da
consentire la costruzione di almeno un fabbricato avente le caratteristiche
previste dal piano regolatore della zona.
La costruzione degli alloggi è effettuata secondo i piani e i disegni compilati
a norma di legge e divenuti definitivi con l'approvazione del Consiglio di
Amministrazione.
|
ART. 29
|
Gli alloggi che sono costruiti con i contributi e
finanziamenti previsti dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492 sono assegnati nei
modi, termini e condizioni previsti dal Testo Unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e
successive modificazioni, integrazioni ed istruzioni ministeriali per la
proprietà indivisa. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 aprile
1999, n. 136, art. 9, gli alloggi assegnati in uso e godimento possono passare
in assegnazione a proprietà individuale, giusta direttiva
n. 2318 del 23 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici.
Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179 art. 8, e
della legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 9, sono ceduti in locazione permanente
o a termine ai Soci in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici del 5 agosto 1994.
Ai fini della individuazione e determinazione del reddito degli assegnatari,
valgono le disposizioni previste dall'art. 20, terzo comma, e dall'art. 21 della
citata legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.
Gli assegnatari di alloggi a proprietà indivisa, in locazione permanente o in
locazione a termine con promessa di futura vendita, sono tenuti a versare, in
base a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, un canone mensile, il
cui ammontare comprende la quota parte dell'eventuale mutuo addebitabile a
ciascun assegnatario, quote di manutenzione, spese generali, nonché ogni
gravame e onere che si renda necessario.
I canoni da versarsi per i singoli alloggi sono computati in modo da
comprendere, durante il periodo di esenzione dell'imposta su fabbricati, anche
una quota per la formazione di un fondo di compensazione per il periodo
successivo in cui i fabbricati sono soggetti alla predetta imposta. Tale fondo
è tenuto in evidenza in uno apposito conto aperto nella contabilità.
Il Consiglio di Amministrazione ha comunque facoltà di istituire, fra i Soci
assegnatari un apposito comitato di gestione incaricato dell'amministrazione
degli oneri accessori, di cui all'art. 9 della legge 29 luglio 1978,
n. 392, ovvero di nominare un amministratore professionale di condomini a
termini di legge.
In caso di scioglimento o liquidazione della Società, il patrimonio immobiliare
esistente sarà trasferito all'Istituto Autonomo Case Popolari o Aziende
Territoriali del luogo in cui sono situati gli immobili.
Gli alloggi, costruiti ai sensi della legge n.457 del 5 agosto 1978 e di
successive disposizioni legislative, sono assegnati in proprietà individuale
secondo le norme contenute nel più volte citato T.U. sull'edilizia popolare ed
economica e successive modificazioni.
Gli alloggi realizzati con programmi edilizi non soggetti a specifica incombenza
di legge per l'edilizia agevolata residenziale o popolare ed economica, sono
assegnati e gestiti in base ad apposito Regolamento da emanare all'occorrenza a
cura del Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea dei Soci.
|
TITOLO VII
Dell'esercizio sociale ART. 30
|
L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di
ogni anno. Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione
dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, il Consiglio di Amministrazione depositerà
nella sede sociale a disposizione dei Soci, copia del Bilancio composto da stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato della relazione del
Consiglio di Amministrazione e di quella del Collegio dei Sindaci, ove nominato.
L'attivo del bilancio sarà così ripartito:
a) 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinario;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di
cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla
legge medesima;
c) la restante parte al fondo riserva straordinaria.
Nessuna ripartizione può essere fatta a titolo di dividendo ai Soci, in quanto
la Cooperativa non ha alcuno scopo di lucro, ma di mutua assistenza.
Sussistendo i requisiti di mutualità prevalente, è fatto divieto di
distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato.
La relazione del Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio dei Sindaci,
ove nominato, che accompagnano la redazione del bilancio devono rispettivamente
indicare e riferire specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per
il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere
cooperativo della Società.
La ripartizione dei ristorni sarà disciplinata da regolamenti che saranno
predisposti dagli Amministratori e approvati con le maggioranze previste per le
Assemblee Straordinarie ai sensi dell'art. 2521 n. 8 e seguenti del Codice
Civile.
|
TITOLO VIII
Dell'attività compromissoria ART. 31
|
Per tutte le controversie che, fra la Società e Soci, o fra
Soci stessi, dovessero insorgere in relazione al presente Statuto, comprese
quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione,
sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
In ogni caso, prima di adire l'Autorità giudiziaria, la parte dovrà attivare
il procedimento di conciliazione secondo le previsioni di cui agli artt. 38 e
seguenti del D.L.vo n. 5/2003 ed al Regolamento di Conciliazione della Camera di
Commercio Industria e Artigianato di Roma.
Il conciliatore è nominato dalla Commissione di conciliazione, o, in difetto,
dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Società.
In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, è fatto ulteriore obbligo
alle parti, prima di adire all'Autorità giudiziaria, di attivare, in attinenza
alle prescrizioni del Regolamento di Arbitrato Nazionale, il procedimento di
arbitrato amministrato presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Roma.
L'arbitrato è condotto da un arbitro unico nominato dalla Commissione
Arbitrale, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha
sede la Società.
Il rito del procedimento è disciplinato dagli artt. 34 e seguenti del D. Leg.vo
n. 5/2003.
L'Arbitro procede in via rituale.
Il lodo non è impugnabile dalle parti.
Le spese di funzionamento dell'organo di conciliazione e dell'organo arbitrale
sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
Ogni spesa legale, conciliatoria, arbitrale o giudiziaria inerente liti e
problematiche attinenti uno specifico programma edilizio, sono attribuite a
carico dei Soci pertinenti il programma stesso.
|
TITOLO IX
Dello scioglimento e liquidazione ART. 32
|
Alla scadenza del termine di durata stabilito, oppure in caso
di deliberato anticipato scioglimento, l'Assemblea dei Soci determina la
modalità della liquidazione e nomina uno o due liquidatori, conferendo loro i
poteri stabiliti dalle norme di legge.
Il patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato, sarà
devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
Cooperazione.
|
TITOLO X
Norme di rinvio ART. 33
|
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le
vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente.
|
ART. 34
|
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile
contenente la "disciplina delle Società cooperative", a norma
dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per
azioni.
|
_____________
NOTE: (1) - Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del
21/2/2005, verbale n. 638, ha deliberato di ammettere a Socio le seguenti
tipologie di personale militare in servizio continuativo:>
a. gli Ufficiali di Complemento Piloti in ferma di 12 anni (UPC);
b. gli Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata di 30 mesi (UAFP);
c. gli Ufficiali di Complemento ammessi alla rafferma di 24
mesi (UC);
d. i Volontari di Truppa in Ferma Prefissata di 4 anni
(VFP4).
|
|
|